Fondo di Garanzia PMI: proroga accordo ABI 2012, procedura liquidazione perdite e corretta escussione della garanzia

Con la circolare 655, la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale comunica che il Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia ha preso atto dell’accordo sottoscritto il 1° luglio 2013 da ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese denominato “Accordo per il credito 2013” che prevede la proroga al 30 settembre 2013 dei termini delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012 e nuove misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.

Il Comitato di Gestione ha di conseguenza deliberato di  prorogare la scadenza della garanzia del Fondo sulle operazioni già beneficiarie di detta garanzia che fruiscono della sospensione o dell’allungamento della durata di cui all’Accordo 2013. La proroga si intende concessa, senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato, a fronte di una comunicazione di variazione della durata che i soggetti richiedenti devono inviare,  entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento o sospensione del soggetto finanziatore, utilizzando l’Allegato 13 quinquies alle Disposizioni Operative, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto richiedente.

La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti.

Il Comitato di gestione ha infine deliberato di consentire la presentazione di nuove richieste di intervento a fronte di operazioni di finanziamento oggetto di allungamento della durata non già garantite dal Fondo.

Con la circolare 656 del 2/12/2013, la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale comunica le istruzioni per una rapida e corretta definizione del procedimento di liquidazione della perdita  e per evitare l’ingiustificato aggravio per le risorse erariali derivante dalla proposizione di azioni giudiziarie prima del termine di conclusione del procedimento.

Il Gestore segnala inoltre che si sono ravvisati casi sempre più frequenti di modalità di escussione della garanzia indebite e incompatibili con le prescrizioni delle vigenti Disposizioni operative. Al riguardo, il Gestore rammenta che, ai sensi delle vigenti Disposizioni operative, in caso di inadempimento dell’impresa debitrice, il soggetto richiedente deve innanzitutto avviare le procedure di recupero, mediante l’invio a mezzo di raccomandata a.r. di una lettera di intimazione di pagamento indirizzata al beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore, e poi, trascorsi 60 giorni dalla suddetta intimazione senza che sia intervenuto il pagamento da parte dell’impresa, attivare la garanzia del Fondo mediante raccomandata a.r. da trasmettere entro 120 giorni dall’invio dell’intimazione medesima, pena la inefficacia della garanzia prestata dal Fondo.