Fondo Centrale di Garanzia: le modifiche del decreto legge “Cura Italia”

In riferimento al recente DL “Cura Italia”, sono state apportate le prime modifiche alle procedure del FdG

  • Art. 49 comma 1) lettera g) del DL “Cura Italia” e alla delibera del Consiglio di Gestione del Fondo del 18/03 u.s.. Le richieste di garanzia presentate sulla base del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A delle D.O, in attesa di successive modifiche alla procedura, dovranno essere inviare complete di tutti i dati del modulo economico-finanziario e andamentale. In questa fase iniziale il calcolo della PD e della relativa Fascia saranno effettuate sull’intero set di dati, ma sarà possibile trasmettere anche le richieste per imprese in Fascia 5- a tal fine, è stato eliminato il controllo, in fase di congelamento della richiesta di ammissione, per le imprese appartenenti alla suddetta fascia. Sarà cura del gestore effettuare le verifiche di ammissibilità sulla base del solo modulo economico-finanziario.
  • Art. 49 comma 1) lettera g) del DL “Cura Italia”. E’ stato eliminato il controllo, in fase di richiesta di ammissione nella scheda “dati beneficiario – Dati Bilancio”, sulla presenza di “esposizioni classificate come scadute e/o sconfinate deteriorate ai sensi del paragrafo 2, parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modifiche e integrazioni”
  • Art. 49 comma 1) lettera a) del DL “Cura Italia”. Sono state recepite le modifiche inerenti l’esenzione del pagamento delle commissioni una tantum, laddove previste.
  • Art. 49 comma 1) lettera h) del DL “Cura Italia”. Sono state recepite le modifiche inerenti l’esenzione del pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazione finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017.

Le modifiche elencate sono valide per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL “Cura Italia”.